I. Generale - Ambito di applicazione
1. Si applicano esclusivamente i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto; i termini e le condizioni del fornitore che sono in conflitto con i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto o che si discostano da essi sono espressamente rifiutati, a meno che non siano stati espressamente concordati per iscritto. I nostri termini e condizioni di acquisto si applicano anche se accettiamo senza riserve la fornitura del fornitore sapendo che i termini e le condizioni del fornitore sono in conflitto con i nostri termini e condizioni di acquisto o si discostano da essi.
2. Tutti gli accordi presi tra noi e il fornitore ai fini dell'esecuzione del contratto devono essere riportati per iscritto nel presente contratto.
3. I nostri termini e condizioni d'acquisto si applicano solo agli imprenditori ai sensi dell'art. 310 (1) BGB.
4. I nostri Termini e condizioni di acquisto si applicano ai rapporti commerciali in corso anche senza riferimento diretto a transazioni future.
5. Nel caso in cui singole disposizioni dei presenti Termini e Condizioni di Acquisto siano o diventino invalide o inapplicabili, il contratto nel suo complesso e le restanti disposizioni dei presenti Termini e Condizioni rimarranno valide. Le parti contraenti sono tenute a sostituire la disposizione non valida e/o inapplicabile dall'inizio dell'invalidità/inapplicabilità con una disposizione il più possibile simile in termini economici, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti. Lo stesso vale per le lacune.
II. Documentazione dell'offerta
1. Gli ordini e le commissioni sono vincolanti solo se vengono effettuati o confermati da noi per iscritto.
2. Il fornitore è tenuto ad accettare il nostro ordine per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Un'accettazione ritardata di un ordine sarà considerata una nuova offerta, la cui accettazione ci riserviamo espressamente di accettare.
3. Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine; devono esserci restituiti senza richiesta dopo il completamento dell'ordine. Devono essere tenuti segreti a terzi; a questo proposito, si applicano inoltre le disposizioni del paragrafo XII.
III. Prezzi - Condizioni di pagamento
1. Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Si applicano i prezzi "consegnati in porto franco" (DAP-Delivered at Place, compreso lo sdoganamento) fino al luogo di destinazione.
2. L'eventuale imposta sul valore aggiunto applicabile per legge sarà indicata separatamente.
3. Possiamo elaborare le fatture solo se queste - in conformità alle specifiche del nostro ordine - riportano il numero d'ordine ivi indicato; il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo, a meno che non dimostri di non esserne responsabile.
4. Se non diversamente concordato per iscritto, pagheremo il prezzo di acquisto entro 45 giorni dalla consegna e dal ricevimento della fattura con uno sconto del 3% o entro 30 giorni con uno sconto del 4% o 60 giorni netti dal ricevimento della fattura.
5. Avremo diritto a diritti di compensazione e ritenzione nella misura consentita dalla legge.
6. I crediti derivanti dagli accordi stipulati con noi possono essere ceduti solo con il nostro consenso scritto.
7. Se una parte contrattuale cessa di effettuare i pagamenti o se viene avviata una procedura d'insolvenza contro i suoi beni o viene richiesta una procedura di concordato extragiudiziale, l'altra parte contrattuale ha il diritto di recedere dalla parte del contratto non eseguita.
IV. Date di consegna - scadenze
1. La data di consegna indicata nell'ordine è vincolante. Le date, le scadenze e i tempi concordati sono vincolanti. Il ricevimento della consegna è determinante per il rispetto delle date, delle scadenze e dei tempi di consegna concordati.
2. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se si verificano o diventano riconoscibili circostanze che indicano che la data di consegna concordata non può essere rispettata.
3. In caso di ritardo nella consegna, ci spettano i diritti previsti dalla legge. Inoltre, abbiamo il diritto di richiedere un indennizzo in sostituzione dell'adempimento e la risoluzione del contratto dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole. In caso di richiesta di risarcimento, il fornitore ha il diritto di dimostrare di non essere responsabile dell'inadempimento.
4. Consegne parziali e consegne anticipate sono consentite solo se espressamente concordate per iscritto. Anche se espressamente concordate per iscritto, queste non ci obbligano a emettere una nota di credito parziale o a effettuare un pagamento corrispondente o a emettere una nota di credito o a effettuare un pagamento prima della data di consegna concordata.
V. Consegna - Trasferimento del rischio - Luogo di adempimento
1. Le consegne, compreso l'imballaggio, devono essere effettuate franco luogo di destinazione indicato. Se non diversamente concordato, si tratta di Wörnitz/Germania. Si applicano gli INCOTERMS 2010 concordati con il Fornitore e, se non diversamente concordato, si applicano sempre gli INCOTERMS 2010 DAP (luogo di destinazione). I costi per l'imballaggio e l'assicurazione, e in particolare anche per il trasporto, per tutte le formalità di esportazione, importazione e doganali, compresi tutti i dazi doganali e gli oneri simili, per le autorizzazioni ufficiali e per altri documenti sono a carico del Fornitore. Lo stesso vale per i costi dei certificati di prova e dei marchi di qualità e di prova necessari.
2. Acquisiremo la proprietà dell'oggetto della fornitura al più tardi al momento dell'adempimento del diritto al prezzo d'acquisto del fornitore derivante dal presente ordine. È esclusa qualsiasi riserva di proprietà prolungata o estesa.
3. Il luogo di adempimento per tutte le consegne e i servizi è la destinazione da noi indicata. Nel caso in cui non siano stati presi altri accordi, la nostra sede legale a Wörnitz sarà il luogo di adempimento.
VI. Informazioni - Obbligo di documentazione
1. Il fornitore è tenuto a riportare su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di consegna il nostro numero d'ordine esatto e tutte le informazioni rilevanti ai sensi delle leggi doganali e di controllo delle esportazioni; in caso contrario, non saremo responsabili di eventuali ritardi nell'elaborazione.
2. Il fornitore è tenuto a informarci nei suoi documenti commerciali di eventuali requisiti di autorizzazione per la (ri)esportazione delle sue merci in conformità alle normative tedesche, europee, statunitensi, alle esportazioni e alle dogane, nonché alle normative sulle esportazioni e sulle dogane del paese di origine delle sue merci. A tal fine, il fornitore dovrà fornire le seguenti informazioni almeno nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture per le merci in questione:
• il numero della lista di esportazione secondo l'allegato AL dell'Ordinanza tedesca sui pagamenti e il commercio estero o voci comparabili delle liste di esportazione pertinenti,
• per le merci statunitensi, l'ECCN (Export Control Classification Number, numero di classificazione per il controllo delle esportazioni) in conformità ai regolamenti statunitensi sull'amministrazione delle esportazioni (EAR),
• l'origine commerciale e preferenziale dei suoi beni e componenti, compresi tecnologia e software,
• se le merci sono state trasportate attraverso gli Stati Uniti, se sono state fabbricate o immagazzinate negli Stati Uniti o se sono state fabbricate con tecnologia statunitense,
• il numero statistico delle merci (codice SA) delle sue merci, e
•una persona di contatto nella sua azienda per chiarire qualsiasi domanda da parte nostra.
Su nostra richiesta, il fornitore è tenuto a comunicarci per iscritto tutti gli ulteriori dati commerciali esteri relativi alla sua merce e ai suoi componenti e a informarci immediatamente (prima della consegna della merce in questione) per iscritto di tutte le modifiche ai dati di cui sopra.
3. Tutte le informazioni e la documentazione devono essere messe a nostra disposizione gratuitamente.
VII. Qualità
1. legge (ad es. ElektroG, direttiva RoHS 2005/95/CE), comprese le norme DIN, ai dati tecnici concordati (comprese le norme nazionali e internazionali) e alle caratteristiche garantite. Le modifiche all'oggetto della fornitura e al processo di produzione richiedono il nostro preventivo consenso scritto.
2. Per l'ispezione del campione iniziale, facciamo riferimento alla pubblicazione VDA "Assicurare la qualità delle forniture, selezione del fornitore - accordo di qualità - processo di produzione e rilascio del prodotto - garanzia di qualità nella produzione in serie - dichiarazione degli ingredienti", VDA Volume 2, versione attuale. Indipendentemente da ciò, il fornitore deve verificare costantemente la qualità degli articoli forniti.
3. Ci riserviamo il diritto di stipulare con i fornitori un ulteriore accordo di garanzia della qualità (QAA). In questo caso, il QAA è parte integrante del contratto.
VIII. Difetti e costi
1. A prescindere da ulteriori accordi espliciti, il fornitore garantisce che la merce ha la qualità concordata, che è priva di difetti e che è conforme alle norme di sicurezza applicabili.
2. Saremo obbligati a controllare la merce in arrivo solo nella misura in cui difetti evidenti come danni da trasporto, deviazioni di quantità, non conformità con gli ordini e i documenti di accompagnamento siano rilevati e diventino evidenti durante il nostro controllo di qualità a campione. Per tutti gli altri aspetti, dovremo notificare immediatamente i difetti non appena vengono scoperti nel corso dell'attività ordinaria. A questo proposito, il fornitore rinuncia all'eccezione della notifica tardiva dei difetti.
3. Abbiamo il diritto di rivendicare integralmente i diritti previsti dalla legge per i difetti; in ogni caso, abbiamo il diritto di richiedere al fornitore l'eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo articolo, a nostra discrezione. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare il risarcimento dei danni al posto della prestazione. I costi sostenuti per l'ispezione e la correzione, compresi i costi di installazione e rimozione, i costi di viaggio, manodopera, materiale e trasporto, sono a carico del fornitore. La responsabilità di questi costi è a nostro carico solo se abbiamo riconosciuto o omesso per grave negligenza di riconoscere l'assenza di difetti.
4. In caso di pericolo imminente o di particolare urgenza, siamo autorizzati a eliminare il difetto a spese del fornitore.
5. Il nostro partner contrattuale si impegna a rispettare rigorosamente il regolamento interno applicabile al punto di scarico e le istruzioni dei dipendenti e a incaricare espressamente gli agenti e i collaboratori da lui incaricati di rispettarlo. In caso di violazione colposa del regolamento interno e/o delle istruzioni dei dipendenti da parte degli ausiliari o dei collaboratori del nostro partner contrattuale, quest'ultimo risponde dei danni subiti, oltre che con i suoi ausiliari o collaboratori, anche in solido con gli ausiliari o collaboratori da lui incaricati, indipendentemente dal fatto che il nostro partner contrattuale sia responsabile dei danni causati dagli ausiliari o collaboratori da lui incaricati.
6. Il periodo di prescrizione è di 36 mesi, calcolati a partire dal trasferimento del rischio.
IX. Responsabilità civile da prodotto - Indennizzo - Copertura assicurativa della responsabilità civile
1. Se il fornitore è responsabile di danni al prodotto, è obbligato a risarcirci, a prima richiesta, da richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione e lui stesso è responsabile nei confronti di terzi.
2. Nell'ambito della sua responsabilità per i casi di danno ai sensi del paragrafo (1), il fornitore è inoltre tenuto a rimborsare le spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB e dei §§ 830, 840, 426 BGB, che derivano da misure eseguite da noi o da terzi per prevenire i danni (ad es. azioni di richiamo). Informeremo immediatamente il fornitore del contenuto e della portata delle misure da attuare - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo la possibilità di commentare. Restano impregiudicati gli altri diritti previsti dalla legge.
3. Il fornitore si impegna a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile del prodotto con una copertura forfettaria di 5 milioni di euro per danni alle persone/alle cose; se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento, queste rimangono inalterate.
X. Diritti di proprietà industriale
1. Il fornitore garantisce che non vengono violati diritti di terzi in relazione alla sua fornitura.
2. Se per questo motivo vengono avanzate pretese nei nostri confronti da parte di terzi, il fornitore è obbligato a risarcirci da tali pretese su prima richiesta scritta; non siamo autorizzati a prendere accordi con il terzo - senza il consenso del fornitore - in particolare a concludere una transazione.
3. L'obbligo di indennizzo del fornitore riguarda tutte le spese necessariamente sostenute da noi a causa o in relazione alla richiesta di risarcimento da parte di terzi.
4. Il periodo di prescrizione è di dieci anni, a partire dalla conclusione del rispettivo contratto.
XI. Riserva di proprietà - Provvedimento - Strumenti
1. Se forniamo parti al fornitore, ci riserviamo la proprietà di tali parti. La lavorazione o la rimodulazione da parte del fornitore sarà effettuata a nostro nome. Se la nostra merce riservata viene lavorata con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore del nostro articolo (prezzo di acquisto più IVA) e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione.
2. Se l'articolo da noi fornito viene mescolato in modo indissolubile con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore dell'articolo riservato (prezzo d'acquisto più IVA) rispetto agli altri articoli mescolati al momento della mescolanza. Se la miscelazione avviene in modo tale che l'articolo del fornitore debba essere considerato l'articolo principale, si concorda che il fornitore ci trasferirà la comproprietà su base proporzionale; il fornitore manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.
3. Ci riserviamo la proprietà degli utensili; il fornitore è tenuto a utilizzarli esclusivamente per la produzione della merce da noi ordinata. Il fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese gli utensili di nostra proprietà al valore di sostituzione contro incendio, danni da acqua e furto. Allo stesso tempo, il fornitore ci cede tutti i diritti di risarcimento derivanti da questa assicurazione; noi accettiamo la cessione. Il fornitore è tenuto a eseguire a proprie spese e tempestivamente tutti i lavori di manutenzione e ispezione necessari sui nostri utensili, nonché tutti i lavori di assistenza e riparazione. Egli è tenuto a comunicarci immediatamente eventuali malfunzionamenti; in caso di omissione colposa, le richieste di risarcimento danni restano impregiudicate.
4. Se i diritti di garanzia che ci spettano ai sensi del paragrafo (1) e/o del paragrafo (2) superano di oltre il 10% il prezzo d'acquisto di tutta la merce prenotata e non ancora pagata, saremo obbligati a svincolare i diritti di garanzia a nostra discrezione su richiesta del fornitore.
XII. Segretezza
1. Le parti contraenti si impegnano a trattare come segreti aziendali tutti i dettagli non pubblici e tecnici di cui vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto commerciale. (Sono compresi illustrazioni, calcoli, disegni, modelli, sagome, campioni, schede tecniche, software e oggetti simili; essi possono essere trasmessi solo nell'ambito degli scopi previsti dal contratto. La riproduzione di tali oggetti è consentita solo nell'ambito dei requisiti operativi e delle disposizioni sul copyright.
2. I dipendenti e i subappaltatori devono essere obbligati di conseguenza.
3. I partner contrattuali possono pubblicizzare il loro rapporto commerciale solo previo consenso scritto.
XIII. Responsabilità sociale - sostenibilità
1. Il fornitore si impegna ad allineare i propri processi aziendali al principio guida dello sviluppo sostenibile e a rispettare gli standard fondamentali riconosciuti a livello internazionale per la sicurezza sul lavoro, la salute e la protezione dell'ambiente, il lavoro e i diritti umani alla luce della legge tedesca sul dovere di diligenza della catena di fornitura. Inoltre, il fornitore si impegna a stabilire e mantenere misure per evitare violazioni dei divieti elencati nel § 2, paragrafo (2) e paragrafo (3) LkSG. A tal fine, il fornitore dovrà stabilire e sviluppare ulteriormente un sistema di gestione conforme alla norma ISO 14001, per quanto possibile. Inoltre, il fornitore dovrà osservare i principi dell'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite. Questi riguardano essenzialmente la tutela dei diritti umani internazionali, il diritto alla contrattazione collettiva, l'abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l'eliminazione della discriminazione nell'assunzione e nell'impiego, la responsabilità per l'ambiente e la prevenzione della corruzione.
2. Il fornitore è tenuto a richiedere ai propri fornitori diretti e indiretti di rispettare gli standard specificati al paragrafo 1.
3. Ci riserviamo il diritto di verificare la conformità del fornitore agli standard specificati nel paragrafo 1 a intervalli irregolari. Il fornitore si impegna a fornire le informazioni corrispondenti su nostra richiesta o ad effettuare un'autoverifica e a presentarci i risultati.
XIV. Luogo di adempimento, legge, foro competente
1. Se non espressamente concordato diversamente, il luogo di adempimento per tutti i servizi e i pagamenti è la nostra sede legale a Wörnitz.
2. Si applica esclusivamente il diritto tedesco. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CISG) e l'applicazione delle disposizioni tedesche sul conflitto di leggi.
3. Il foro competente per tutte le controversie dirette o indirette derivanti dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale a Wörnitz, salvo che non sia stato concordato diversamente o che non esistano disposizioni di legge obbligatorie in senso contrario. Tuttavia, avremo anche il diritto di intentare azioni contro un fornitore presso il suo foro competente generale.
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Stato: giugno 2023